Gli adempimenti delle Banche in fase di instaurazione di ogni "rapporto" (adeguata verifica del Cliente) Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e successive modifiche (di seguito, Decreto) e i D.Lgs. n.109/07 e successive modifiche hanno dato disposizioni per gli adempimenti (di "adeguata verifica", "monitoraggio", "valutazione" e "segnalazione") richiesti alle Banche per prevenire l'utilizzo illecito del sistema finanziario ed economico (anche Disposizioni AML).
Il riciclaggio di capitali è riassumibile nella definizione amministrativa di Legge che qualifica la condotta di un soggetto che compie atti e/o tenta di occultare la provenienza di capitali prodotti in violazione di norme (è inclusa anche l’evasione fiscale); a tale definizione sono ricondotte anche le disposizioni a contrasto del terrorismo che inibiscono l’accensione di rapporti e/o il compimento di operazioni a soggetti inseriti in liste di "designati terroristi".
Le Banche – incluse le Succursali di banche estere quali ICBC (Europe) S.A. Milan Branch –, sono quindi oggi tenute, in misura preventiva all’accensione di ogni rapporto, nonché (nel corso del rapporto) prima dell’esecuzione di determinate operazioni (sia su "rapporto" sia "fuori rapporto/per cassa"), ad attuare una procedura di "adeguata verifica" al fine di acquisire ogni informazione, dato e/o documento del Cliente necessario per Legge ma anche per attuare verifiche di congruità (Dati AML). Tali richieste si concretano in un preciso obbligo del Cliente di rispondere per iscritto e in un preciso dovere della Banca di astenersi dall’instaurare "rapporti" e/o compiere "operazioni" se non è stata attuata (e in forma positiva) una valutazione su tali Dati AML. La relazione Banca-Cliente è, quindi, improntata ad una maggiore, reciproca, "trasparenza" che si sostanzia nella necessità di accendere rapporti e attuare operazioni che siano congrui con i Dati AML, oltre che nelle segnalazioni mensili che ogni Intermediario Finanziario deve attuare verso le Autorità di Vigilanza e/o porre a disposizione delle Autorità Fiscali (ad es. Agenzia delle Entrate).
Nelle fasi di instaurazione del rapporto ma anche in quelle, successive, di operatività, si rammenta che l’"adeguata verifica" impone : (i) al Cliente di comunicare alla Banca ogni Dato AML e/o aggiornamento utile sia sul titolare del rapporto sia sui delegati ad operare sia anche sul "titolare effettivo"; (ii) alla Banca di effettuare richieste atte a meglio definire la congruità delle operazioni e, in ogni caso, per "rinnovare periodicamente" i dati e le informazioni già acquisite. Tali Dati AML sono conservati da ogni Banca in uno specifico database informatico per essere lasciati a disposizione delle Autorità per il periodo di 10 (dieci) anni. Il database non costituisce un archivio di operazioni anomale e/o oggetto di particolare verifica, bensì consente la "tracciabilità" di tutte le operazioni che sono oggetto di conservazione di Legge. ICBC (Europe) S.A. Milan Branch attua tali adempimenti con responsabilità, dedicando la massima attenzione al puntuale assolvimento dei compiti, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale.
Per la corretta attuazione delle Disposizioni AML la Banca ricorda che nell’Operatività di :
Conto Corrente A fronte della necessità del sistema di "tracciabilità", sussistendo limiti nel trasferimento/utilizzo di "contante" e/o "titoli al portatore" tra privati per importi pari e/o superiori a 5.000,00 euro, non avendo prodotti al "portatore", la Banca potrà effettuare specifiche richieste atte a conoscere l’origine o la destinazione delle operazioni in contanti superiori singolarmente a tale soglia o anche effettuate per importi significativi non giustificabili con l’attività economica. Si ricorda che la negoziazione degli "assegni" deve avvenire con presenza della clausola di "non trasferibilità" e indicazione del "beneficiario". Titoli di credito non regolari saranno negoziati ma comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’invio, per conoscenza, all’Agenzia delle Entrate.
In riferimento ai "bonifici", il reg. n. 847/2015/CE impone di indicare sempre i dati dell’ordinante e del beneficiario dell’operazione, motivo per il quale la Banca potrà respingere bonifici che pervengano per l’esecuzione o l’accredito privi di tali dati. L’indicazione della causale costituirà elemento essenziale per consentire alla Banca la corretta valutazione dell’operazione.
La Banca evidenzia che l’operatività "fuori conto" sarà oggetto di precisi approfondimenti oltre a costituire oggetto di segnalazione di Legge all’Agenzia delle Entrate.
Altre Tipologie di Operatività In riferimento ad altre tipologie di operatività (ad es. "trade finance"), in ragione dell’operatività con Paesi considerati "ad alto rischio" ai fini AML, la Banca potrà effettuare richieste di approfondimenti documentali prima dell’effettuazione di ogni operazione.
Sospensione dell’operatività e risoluzione del rapporto In dipendenza dell’importanza della applicazione della normativa antiriciclaggio, la Banca si asterrà dall’instaurare rapporti e/o non effettuerà operazioni o potrà risolvere i rapporti in essere che non risultino conformi alle Disposizioni AML e/o mancanti di Dati AML.
Rapporti dormienti Secondo il regolamento del 2007, i depositi dormienti: -Sono tutti quelli completamente inattivi da oltre 10 anni; -Vengono estinti salvo disposizioni del proprietario entro 180 giorni; oltre tale scadenza saranno trasferiti a un Fondo pubblico. Per maggiori dettagli: Rapporti dormienti
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